A seguito della lettura di alcuni articoli pubblicati su vari giornali (specie quelli redatti da alcune associazioni venatorie e/o trattanti armi) in merito ai poteri delle guardie venatorie volontarie attraverso i quali venivano evidenziate risicate competenze e poteri,

 

al fine di divulgare un utile servizio informativo agli utenti (e non solo) e per evitare che i cacciatori possano incorrere in gravi guai giudiziari, corre l’obbligo di puntualizzare correttamente quali siano i poteri operativi in ambito venatorio delle guardie volontarie alla luce dell’attuale quadro normativo.

 

1. Le guardie venatorie volontarie regolarmente nominate dall’autorità, durante i loro servizi nei territori di competenza (provincia) limitatamente all’applicazione delle leggi ed i regolamenti nazionali e regionali in ambito venatorio sono Pubblici Ufficiali.
2. Il cacciatore ha l’obbligo di esibire i documenti di rito durante i controlli svolti dalle guardie venatorie volontarie, il rifiuto determina per il cacciatore il reato di “resistenza a pubblico ufficiale”- art. 337 del codice penale.
3. Il rifiuto nel declinare le proprie generalità a pubblico ufficiale in servizio implica l’applicazione del reato “rifiuto di generalità a pubblico ufficiale” - art. 651 del codice penale.
4. Le guardie venatorie volontarie svolgono funzioni di polizia amministrativa e, esattamente come tutte le altre forze istituzionali preposte alla vigilanza, possono contestare ed elevare direttamente tutte le sanzioni amministrative previste dall’art. 31 della Legge n. 157/92 e dalle leggi e regolamenti regionali. Esse, inoltre, possono assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. Questo, ed altro, in applicazione dell’art. 13 della Legge n. 689/81 “Modifiche al sistema penale”.
5. Le province (l’ufficio caccia e pesca, non la polizia provinciale) coordinano le attività operative delle guardie volontarie attraverso il coinvolgimento dei responsabili delle associazioni per la pianificazione posta in essere sia dalla provincia che dalle organizzazioni stesse. Questo senza ledere o contrastare le autonomie delle stesse (Principio sancito anche dalla legge quadro sul volontariato n. 266/91).
6. Il pubblico ufficiale che rileva un reato perseguibile d’ufficio (quelli venatori sono perseguibili d’ufficio) ha l’obbligo di sporgere denuncia (entro 48 ore) ad un ufficiale di polizia giudiziaria o direttamente alla Procura della Repubblica competente per territorio. La guardia volontaria (che durante i serviziè pubblico ufficiale), DEVE sporgere denuncia nei confronti del cacciatore che in sua presenza compie un reato, questo in ottemperanza all’articolo n. 331 del Codice di Procedura Penale. Se la guardia non adempie compie essa stessa reato. In sostanza, avvia comunque l’azione penale. (Di quanto detto vi è ampia e consolidata giurisprudenza).
7. Vi è una sostanziale differenza dello status giuridico tra le guardie venatorie volontarie e guardie zoofile volontarie: ad entrambe la legge affida il compito di controllo e vigilanza sul rispetto della legge n. 157/92 (legge quadro in materia di “protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e rispettive leggi e regolamenti regionali). Alle prime, nominate con le procedure indicate nella citata legge quadro e del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) non sono specificate le funzioni di polizia giudiziaria. Alle seconde, nominate dalla legge n. 189/2004 (legge in materia di protezione degli animali) che all’art. 6 recita testualmente “La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”, sono riconosciute le funzioni di polizia giudiziaria.
8. Inoltre, dalla lettura e presa d’atto della recente Sentenza della Corte di Cassazione n. 11606/2012, si evince chiaramente il seguente principio circa l’applicazione dell’art. 544 bis del codice penale “maltrattamento di animali” anche in caso di violazione delle leggi sulla caccia. Infatti, secondo la Corte di Cassazione, “categorie, come quelle dei cacciatori, circensi, vivisettori, pescatori o degli allevatori, nel caso in cui si rendano responsabili di delitti contro gli animali, non potranno più nascondersi dietro un dito e invocare una vera e propria immunità, connessa alla natura dell’attività che essi svolgono”.
Come si evince dalle chiarificazioni di cui sopra, i poteri operativi delle guardie venatorie volontarie sono a tutt’oggi considerevoli.
Lo scrivente, nell’auspicare che le varie proposte di legge ancora giacenti presso i competenti uffici ministeriali possano trovare soluzione ed in considerazione del complesso quadro normativo vigente, consiglia alle guardie volontarie di svolgere i propri servizi con estrema professionalità e rispetto, evitando di inasprire gli eventuali conflitti applicando la legge penale solo nel caso in cui il cacciatore abbatta o ferisca animali non cacciabili durante la stagione venatoria ed in caso di abbattimento di tutti gli animali al di fuori del periodo consentito.
Nel ritenere che:
• Le incomprensioni siano il risultato dell’indifferenza, della superficialità e della non adeguata conoscenza della materia.
• Risulta particolarmente grave l’atteggiamento di alcuni “irresponsabili” presidenti e coordinatori di associazioni i quali hanno il compito di scegliere con particolare oculatezza le potenziali guardie, di proporne le nomine, di istruirle e controllarne l’operato, e che questo, purtroppo, non sempre viene svolto adeguatamente.
• Alcuni enti pubblici statali (che non hanno competenza in materia penale e che non hanno di certo favorito la valorizzazione di questa parte di società civile) ed enti locali (specie le province), le quali spesso hanno relegato le guardie volontarie ed i loro responsabili ad una sorta di sudditanza (quasi da garzone) mostrando
poca o alcuna considerazione per la categoria nonostante fra esse vi siano anche svariate e variegate eccellenze operative.
• Ciascuno debba fare la propria parte per consentire più efficacemente la tutela delle risorse faunistico-ambientali e confidando nell’importante ruolo e responsabilità in capo alle istituzioni ed alle associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste per consentire una attività venatoria sostenibile e nel rispetto delle leggi dell’uomo e della natura.

Saluto tutti cordialmente.


Giuseppe Cava (dicembre 2013)