In riferimento alla nota dell’Enalcaccia, pubblicata sul quotidiano Il Piccolo di sabato 2 agosto u.s, ritengo doveroso fare delle
precisazioni onde evitare false aspettative da parte dei cacciatori.
I dirigenti dell’Enalcaccia dovrebbero sapere che per normativa non è
possibile che i cacciatori possano essere coinvolti nelle operazioni di
controllo al cinghiale (c.d. prelievo in deroga) in quanto l’art. 19 della
Legge 157/92 prevede che tali prelievi devono essere attuati dalle guardie
venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime
possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali
si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio
venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite
di licenza per l'esercizio venatorio.
A rafforzamento di ciò recentemente si è espresso anche il Tar del Friuli
Venezia Giulia che ha dato ragione ad un ricorso presentato dagli
animalisti (Lac) a riguardo di un autorizzazione in deroga per
l'abbattimento dei cinghiali per la quale erano stati coinvolti anche i
cacciatori.
Per arginare la presenza del cinghiale le risorse umane esistono e sono
rappresentate dai Direttori e dai soci delle riserve di caccia nonché da
tutti quei cacciatori che pur non essendo assegnati a nessuna riserva
possono usufruire dell’invito.
Ma per poter operare al meglio il mondo venatorio deve essere supportato
da una normativa che permetta un ampliamento sia del periodo temporale che
del limite di orario come da tempo Federcaccia Trieste chiede alle
Autorità preposte. A tali richieste si è espresso favorevolmente anche il
mondo agricolo.
La normativa esiste già ed è l’art. 11 quaterdecies comma 5 della Legge n.
248 dd. 02.12.2005 che testualmente recita: “Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale
per la fauna selvatica o, se istituti, degli istituiti regionali, possono,
sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso
e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati
appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli
orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157”.
Concludo con la speranza che anche l’Enalcaccia incominci nel perorare la
modifica della normativa regionale in materia di prelievo al cinghiale.
precisazioni onde evitare false aspettative da parte dei cacciatori.
I dirigenti dell’Enalcaccia dovrebbero sapere che per normativa non è
possibile che i cacciatori possano essere coinvolti nelle operazioni di
controllo al cinghiale (c.d. prelievo in deroga) in quanto l’art. 19 della
Legge 157/92 prevede che tali prelievi devono essere attuati dalle guardie
venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime
possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali
si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio
venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite
di licenza per l'esercizio venatorio.
A rafforzamento di ciò recentemente si è espresso anche il Tar del Friuli
Venezia Giulia che ha dato ragione ad un ricorso presentato dagli
animalisti (Lac) a riguardo di un autorizzazione in deroga per
l'abbattimento dei cinghiali per la quale erano stati coinvolti anche i
cacciatori.
Per arginare la presenza del cinghiale le risorse umane esistono e sono
rappresentate dai Direttori e dai soci delle riserve di caccia nonché da
tutti quei cacciatori che pur non essendo assegnati a nessuna riserva
possono usufruire dell’invito.
Ma per poter operare al meglio il mondo venatorio deve essere supportato
da una normativa che permetta un ampliamento sia del periodo temporale che
del limite di orario come da tempo Federcaccia Trieste chiede alle
Autorità preposte. A tali richieste si è espresso favorevolmente anche il
mondo agricolo.
La normativa esiste già ed è l’art. 11 quaterdecies comma 5 della Legge n.
248 dd. 02.12.2005 che testualmente recita: “Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale
per la fauna selvatica o, se istituti, degli istituiti regionali, possono,
sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso
e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati
appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli
orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157”.
Concludo con la speranza che anche l’Enalcaccia incominci nel perorare la
modifica della normativa regionale in materia di prelievo al cinghiale.