29/04/20 CIRCOLARE INFORMATIVA PORTO d’ARMI - Validità prorogata fino a ottobre 2020
Con il primo decreto “Cura Italia”, i porti d’arma uso venatorio scaduti erano stati prorogati in termini di validità fino al 15 giugno 2020 se la scadenza era compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (articolo 103, comma 2). A causa del protrarsi dell’emergenza, l’articolo 103 comma 2 è stato modificato lo scorso 24 aprile, con il DL 2463 di conversione del decreto-legge 17/03/2020, n. 18 (Cura Italia), come segue: Art 103 c2 “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza»“.Come già chiarito dal Ministero degli Interni, fra i “permessi” indicati nell’articolo devono includerei “le licenze di porto d’arma per la difesa personale, per uso caccia e per uso sportivo”.
Quindi, considerando che ad oggi la cessazione dello stato di emergenza è fissata al 31 luglio 2020, si evince che la validità di tutti i porti d’arma con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 è prorogata fino al 29 ottobre.
Paolo Viezzi
Presidente Federazione Cacciatori FVG