NutriaA tutti i cacciatori

Trasmetto per conoscenza una lavoro d’approfondimento giuridico della questione “Nutria”, specie recentemente tolta dal novero della fauna selvatica e quindi sottratta all’integrale disciplina della legge n.157/92.

Il documento è redatto dall’avv.Innocenzo Gorlani che è considerato una dei maggiori esperti in Italia nel settore faunistico/venatorio nonché ripetutamente collaboratore di diversi organismi Istituzionali .

Cordialità

Avv.Paolo Viezzi

Presidente Regionale della Federcaccia Friuli Venezia Giulia

 

27 novembre 2014 In Saggi e Approfondimenti

La nutria non fa più parte della fauna selvatica (ma spuntano le specie alloctone)

1 - La nutria è finita dove sarebbe dovuta stare fin dall’inizio. Ma c’è un inizio? In altre parole si può datare l’introduzione della nutria nel territorio italiano?

La specie, che appartiene alla famiglia dei castori (Myocastor coypus), è arrivata in Europa dall’America del sud, ma se ne è avvertita la presenza negli ultimi anni, da quando cioè si è stabilizzata sul territorio italiano, in particolare in quello rurale e agricolo, con predilezione per quello servito da una capillare rete irrigua. La Pianura Padana, sotto questo profilo, si è prestata ad una intensa colonizzazione della specie, anche per la diffusione di colture cerealicole ed in particolare di mais, di cui è ghiotta. Ma è proprio questa la ragione che ha dettato al Parlamento la previsione puntuale dell’art. 11, comma 12 bis, della l. 11 agosto 2014, n. 116 (che ha convertito in legge il d.l. 24 giugno 2014, n. 91) del seguente tenore: «All’art. 2, comma 2, della l. 11 febbraio 1992, n. 157. dopo le parole “propriamente dette” sono inserite le seguenti: “alle nutrie”». L’art. 2, comma 2, pertanto, dopo la riforma, recita: «Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole, alle nutrie». L’elenco, va da sé, resta aperto ad ulteriori aggiunte.

Lo stesso art. 11 ha inserito anche il comma 2 bis dell’art.2, del seguente tenore: «Nel caso delle specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell’ambiente (…) di concerto con il Ministro delle politiche agricole (…), sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione è finalizzata all’eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni». Tralasciando per il momento l’esame di quest’ultima disposizione, concentriamo l’attenzione sull’art. 2, comma 2.

2. -La norma equipara la nutria alle altre quattro specie e, come per queste, la sottrae al regìme di tutela delle specie selvatiche imposto dalla legge n. 157/92. Ne deriva che l’esclusione dalla tutela fa della nutria una specie non più ascrivibile alla fauna selvatica. Che la nutria, prima della legge n. 116/14, vi fosse ricompresa, non è dubitabile: lo dimostra (da ultimo) la sentenza 12 dicembre 2012, n. 278 della Corte costituzionale (1), che ha dichiarato illegittimo l’art. 29, comma 3, della legge prov. Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, aggiunto dall’art. 2, comma 11, della legge della stessa Provincia 12 dicembre 2011, n. 14. La disposizione – secondo la quale «l’assessore competente in materia di caccia predispone un piano di controllo della nutria al fine di contenere la propagazione della specie, affidando al Corpo forestale e agli agenti venatori la sua attuazione senza subordinare tale attività alla valutazione tecnica dell’ISPRA ex INFS» – non era conforme al principio di gradualità dell’art. 19, comma 2, della legge n. 157/92per tutte le specie di fauna selvatica, dal momento che prescriveva in via immediata e diretta piani di abbattimento, senza prevedere il parere dell’ISPRA circa l’esperibilità di rimedi ecologici. La Corte, stante l’appartenenza della nutria alla fauna selvatica, ha ritenuto che il piano elaborato dalla Provincia alto-atesina per la sua eradicazione dovesse contemplare prioritariamente interventi diversi dall’abbattimento, inteso come rimedio estremo, verificata che fosse l’inefficacia di quello ecologico.

La nutria, pertanto, prima della esclusione, faceva parte della fauna omeoterma (locuzione che compare nel titolo della legge n. 157/92) formata dallespecie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente e temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale (art. 2, comma 1). La nozione, come si vede, è ampia al punto da ricomprendere tutte le specie omeoterme (mammiferi e uccelli). E la nutria, quale specie omeoterma, godeva della stessa tutela assicurata alle altre specie selvatiche costituenti il «patrimonio indisponibile dello Stato», rispetto al quale opera «la tutela nell’interesse della comunità nazionale e internazionale» (art. 1, comma 1). Ne erano escluse le quattro specie sopra richiamate, a cui si è aggiunta la nutria: sì che, non facendo più parte della fauna selvatica, non è assoggettata alla tutela prevista dalla legge n. 157/92.

3. – La legge, per la sua portata escludente, menzionando espressamente le cinque specie, ha tracciato il perimetro del patrimonio faunistico-ambientale nazionale. Per la verità anche prima talpe, ratti, topi ed arvicole non ne facevano parte, ma la legge n. 116 ha fatto di più: nell’atto di menzionarle, le ha escluse dai beni ambientali ed in particolare dal patrimonio naturalistico costituito dalla fauna selvatica, oggetto delle attenzioni sovranazionali: si pensi agli obblighi per la sua tutela dipendenti dalla nostra appartenenza alla Unione europea ed alla comunità internazionale ed ai quali la legge n. 157 (art. 1, comma 4) si è adeguata. Il bando delle cinque specie sancisce il confine tra fauna protetta e non protetta: lo impone la legge che determina il regìme delle specie selvatiche come beni del patrimonio indisponibile dello Stato. In questo quadro emerge il ruolo vieppiù incisivo assunto dalla legislazione nazionale per la tutela e la conservazione dell’ambiente ed in particolare della sua componente faunistica: si conferma, in altre parole, la scelta tutta italiana di affidare ad una legge, che regola il prelievo venatorio, la protezione della fauna selvatica. E la nutria, fino ad ieri componente della fauna selvatica, non ne fa più parte.

4. -Valorizzando la distinzione, elaborata nel secolo scorso, degli animali nocivi verso altri animali o nei riguardi della agricoltura, la nutria rientra nella seconda categoria per i danni recati alle produzioni agricole e agli assetti idrogeologici del territorio (con particolare riguardo agli argini). È nota, infatti, la viva preoccupazione delle comunità rurali per la proliferazione di questo vorace roditore: lo Stato se ne è fatto interprete con la misura in esame aggiungendo all’elenco una specie oltremodo dannosa per la conservazione degli ecosistemi naturali. La nutria si scopre specie selvatica nell’atto di escludervela: infatti secondo la definizione di fauna selvatica sarebbe difficile negarne l’appartenenza (2). Insomma: per la nutria è arrivato (finalmente) il bando.

5. - Sorprende, semmai, la reazione delle Regioni: l’esclusione della nutria dalla fauna selvatica determinerebbe la decadenza di iniziative regionali in atto (e delle Province per delega regionale) in quanto enti preposti dall’art. 1, comma 3, della legge n. 157/92 alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica. Sono stati subito sospesi in alcune Regioni i piani di controllo della fauna selvatica in corso di esecuzione a cui aveva dato il proprio benestare l’ISPRA. Si profila, infatti, una impropria ricognizione della sfera di competenze sul presupposto che sia venuta meno la possibilità di restare in campo in una materia che – si obietta  non avrebbe più l’esplicita copertura della legge n. 157/92. Ma la ricerca della ratio legis porta ad una conclusione opposta.

A questo fine è utile il richiamo dell’art. 19 della legge n. 157/92, che detta una nozione di controllo non limitato alla fauna selvatica, ma estendibile a tutte le specie animali, in considerazione del carattere generale dell’istituto. In questo senso si è già espressa la giurisprudenza amministrativa secondo la quale «il controllo della fauna selvatica previsto dall’art. 19 costituisce istituto di carattere generale, costituente principio fondamentale della materia a norma dell’art. 117 Cost., tale da condizionare e vincolare la potestà legislativa regionale. È pertanto illegittima la motivazione del provvedimento con il quale si ritiene che la tutela delle colture agricole minacciate da un elevato numero di cinghiali sia perseguibile solo con l’esercizio venatorio e non già mediante l’esercizio dei poteri tipici di contenimento numerico a tal fine previsti dall’art. 19, legge n. 157/92» (3).

Anche se la massima risente della peculiarità della controversia – che pretendeva il riconoscimento della caccia come mezzo di controllo della fauna selvatica in soprannumero – il principio che se ne ricava va ben al di là del caso deciso, al punto da configurare il controllo come misura di carattere generale, suscettibile di applicazione nei confronti di qualsiasi specie animale che possa danneggiare la fauna selvatica (e non solo), di tal che le regole dettate dall’art. 19 rappresentano le modalità applicative di un principio fondamentale della materia (cioè del controllo della fauna selvatica) sulla cui corretta applicazione vigila l’ISPRA (4), nel senso che le Regioni non possono, nell’esercizio di un potere attribuito dalla legge n. 157/92 (nel citato art. 1, comma 5), introdurre surrettiziamente nuove specie cacciabili. In altre parole il controllo ex art. 19 non si esercita alla stregua di una normale attività venatoria e, pertanto, non può legittimare altri soggetti (oltre quelli evocati dallo stesso art. 19, fra cui figurano «i proprietari e i conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi») all’esecuzione dei piani di abbattimento delle specie nocive (5).

Si delinea così la possibilità di ricorrere al controllo della fauna selvatica anche rispetto a specie non cacciabili perché protette (a questo riguardo si è fatta l’ipotesi della caccia agli storni, specie protetta dalla direttiva 70/409/CEE) e, a maggior ragione, rispetto ad animali non protetti e, quindi, anche a quelli che, come la nutria, non hanno più il riconoscimento di fauna selvatica. E ciò va nel senso della relativizzazione del concetto di dannosità (onocività che dir si voglia) nella misura in cui allarga il controllo anche a specie diverse dalla fauna selvatica, se volto a’fini di tutela dell’ecosistema.

È la stessa Corte costituzionale, peraltro, ad esplicitare il concetto di nocività riconducendola alla compromissione degli interessi sanitari, di selezione biologica, di protezione delle produzione zootecniche, ecc., in linea con le situazioni specificate nel comma 1 dell’art. 19, tali da giustificare un controllo mirato (testualmente: «per la gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche»). C’è quanto basta perché, pur nella varietà delle situazioni, si ravvisi l’eventualità di situazioni di pericolo e di danno rappresentate dalla proliferazione della nutria in quanto specie dannosa, anzi nociva secondo la locuzione della Corte.

6. – In questa prospettiva non è inutile il richiamo della teoria elaborata da F. Cigolini, pur in un contesto culturale tutt’affatto diverso, a proposito degli animali nocivi che li definiva: «quei selvatici i quali, essendo ritenuti dal legislatore, con un criterio di relatività nel tempo e nello spazio, dannosi alla selvaggina o all’agricoltura, sono sottoposti a disposizioni eccezionali (artt. 25 e 26) che favoriscono la distruzione di quelli» (6). La definizione si concentra sul concetto di relatività riguardo sia alle specie selvatiche, sia all’agricoltura.

Anche nel vigente regìme faunistico-venatorio gli aggiornamenti dell’elenco delle specie sono ricorrenti. Infatti il comma 3 dell’art. 18 consegna al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, i nuovi elenchi di cui al comma 1 (cioè delle specie cacciabili) entro sessanta giorni dall’avvenuta approvazione comunitaria o dall’entrata in vigore delle convezioni internazionali. Lo stesso potere gli è attribuito dalla seconda parte della norma per «la variazione dell’elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio». Si tratta di un aggiornamento dinamico, cioè di un istituto dettato dalla necessità di adeguare nel tempo la normativa italiana alle scelte europee o internazionali in materia di fauna selvatica. Finora l’aggiornamento ha operato soltanto nella seconda direzione (7).

La vicenda in esame dimostra l’opportunità di un intervento di natura amministrativa in luogo di quello legislativo anche per aggiornare l’elenco delle specie del comma 2 dell’art. 2, rendendo più dinamico (appunto) il sistema di tutela della fauna selvatica sulla scorta del regìme invalso nel secolo XX. Il caso della nutria reclamava da tempo un intervento per contrastarla: che sarebbe stato possibile sulla base del citato art. 18, comma 3 con il ricorso al decreto del Presidente del Consiglio. Si è scelta, invece, la via legislativa con l’inclusione della nutria nell’elenco degli animali esclusi dalla fauna selvatica: risposta tardiva e tuttavia apprezzabile dal momento che apre concrete possibilità di tutela  sia collettiva che individuale – delle colture agricole, della rete irrigua e delle altre specie selvatiche.

7Il richiamo del Cigolini è utile sotto il profilo della relatività o, per dirla con le sue parole, di non assolutezza e modificabilità di elenchi di animali dettati da esigenze concrete di tutela anche se la moderna sensibilità ambientale rifiuta la categorizzazione di animali utili e nocivi. Questa, d’altro canto, è anche la vicenda della nutria: specie selvatica altamente dannosa rispetto alle ragioni dell’agricoltura e dell’ambiente. Fatta salva la praticabilità dei piani di abbattimento ex art. 19 per le ragioni già dette, si pone il problema della tutela individuale. La norma in commento legittima anche iniziative individuali? È lecito ad un privato sopprimere una nutria? Il quesito è stringente: il Cigolini (8) aveva dubbi per gli animali nocivi. Era il caso dei cinghiali e dell’istrice in quanto equiparati ai nocivi; ma il riferimento è datato.

Tuttavia nessuno ha mai dubitato che la cattura di un topo o di una talpa con trappole o con esche avvelenate o con altri congegni non fosse vietata, essendo lecito tutelare i propri beni in modi non cruenti o crudeli, purché efficaci. Lo stesso si può dire oggi della nutria: che un agricoltore o conduttore di fondi agricoli possa sul proprio fondo difendersene è indubitabile e non richiede altra giustificazione oltre quella che si rinviene nel nuovo regìme, anche a prescindere dai piani di controllo predisposti su vasta scala dall’autorità amministrativa.

8. – Di questa impostazione sono convinti i Ministri della sanità e delle politiche agricole, alimentari e forestali nella nota-circolare interministerialedel 31 ottobre 2014 n. 21814 secondo la quale «le nutrie, dallo status di fauna selvatica e, quindi, protetta, sono transitate allo status di “specie nociva”, alla stregua di animali infestanti e dannosi». «Tale modifica – prosegue la nota-circolare – ha di fatto prodotto due effetti: a) trasferire la competenza sulla gestione delle nutrie, attualmente in capo alle Regioni e alle Province, ai Comuni; b) consentire nella gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie, l’utilizzo di tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive (non solo per il contenimento, ma anche per l’eliminazione totale di questi animali analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni)».

Come si vede, i due Ministri ritengono che la materia sia trasferita ai Comuni, ma l’indicazione non convince, a meno di considerare il problema della nutria alla stregua dei cani randagi (come previsto dalla l. 28 dicembre 1991, n. 281); e sono, altresì, convinti che l’agricoltore o conduttore di fondi possa sopprimere le nutrie che proliferano nei suoi campi, danneggiando gravemente argini, condotte idriche e campi coltivati ed in particolare i raccolti. Si tratta, semmai, di verificare se, stante il declassamento deciso dalla legge n. 116/14, sia lecita la cattura di esemplari di tale specie finalizzata alla soppressione o l’uccisione tout court.

Sarebbe ammessa l’appropriazione di esemplari della specie in questione perché ha perduto l’originaria classificazione faunistica e, quindi, la sua appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato. In altre parole si delinea il regìme di res nullius che caratterizzava la fauna selvatica nel vigore del T.U. n. 1016 del 1939 sì che l’atto di appropriazione individuale della specie – come la cattura per valorizzarne la pelliccia – sarebbe legittimo (si tratta, a ben vedere, di un castoro e la sua introduzione in Itala si spiega con l’intento di allevarla per ricavarne la pelliccia: programma poi abbandonato). Si consideri, peraltro, che l’art. 17 della legge n. 157/92 ammette l’allevamento di specie di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale previa autorizzazione regionale e, nel caso di allevamento esercitato da una impresa agricola, con la sola comunicazione alla Provincia. E gli esemplari appartengono pacificamente all’allevatore.

9. – Si trattadi un ragionamento di ispirazione civilistica, ma aiuta a legittimare l’interesse dell’imprenditore agricolo a salvaguardare i raccolti: come negargli il diritto di neutralizzare un roditore famelico e prolifico catturandolo o uccidendolo? Se lo ha fatto e lo fa con i mammiferi estranei alla fauna selvatica (appunto, topi, ratti, talpe, arvicole), non si vedono ragioni per impedirgli di farlo nei confronti di un animale ben più dannoso; ma le modalità non sono irrilevanti. Si pensi all’agricoltore che imbraccia il fucile e va alla ricerca delle nutrie sul proprio fondo per ucciderle: c’è, quanto meno, un problema di pubblica sicurezza per l’uso delle armi.

Sorge, caso mai, una questione di legittimità dell’uccisione della nutria intesa come animale. Con la riformulazione delle norme del codice penale ed in particolare con l’introduzione del titolo XI bis, l’uccisione di animali, è stata prevista nell’art. 544 bis, che la punisce con la reclusione da quattro mesi a due anni se compiuta per crudeltà o senza necessità. La legge non definisce le caratteristiche etologiche dell’animale, purché si tratti di un essere senziente. Ebbene: la menzionata circolare ministeriale liquida il problema in questi termini: «(…) la legge n. 116 del 2014 ha escluso le nutrie dal novero della fauna selvatica e quindi delle specie oggetto di tutela, disciplinata invece dalla legge n. 157 (…)», ma la nutria è pur sempre unanimale. L’abbattimento, perché non sia fonte di responsabilità penale, deve essere giustificato.

La giurisprudenza ha già affrontato il problema sotto il profilo della necessità intesa come circostanza scriminante della condotta, penalmente punibile, dell’uccisore, giungendo alla conclusione che «la necessità non deve essere intesa negli stretti limiti dell’art. 54 c.p., bastando all’uopo che la situazione che induce all’uccisione dell’animale può ravvisarsi in un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla propria persona o ai propri beni quando l’agente ritenga tale danno altrimenti inevitabile» (9).

Negli stessi termini Cass. Sez. II Pen. 11 novembre 2010, n. 43722 (10), a proposito della locuzione «senza necessità», ricorda come «la giurisprudenza di legittimità, anche di questa Sezione, è concorde nel ritenere che nel concetto di “necessità” previsto dall’art. 638 c.p. (uccisione o danneggiamento di animali altrui) è compreso non solo lo stato di necessità quale assunto dall’art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile».

10. – La disamina della condizione giuridica della nutria e la breve rassegna giurisprudenziale offrono utili indicazioni per una conclusione in linea con il concetto di stato di necessità quale causa di giustificazione di una condotta (altrimenti) punibile quando sia in gioco un bene della vita: nel caso di specie un argine o un raccolto per il coltivatore. Si consideri, peraltro, che gli animali uccisi nei casi esaminati dalla Suprema Corte riguardavano rispettivamente cani ed in particolare un cane pastore tedesco, di proprietà altrui, uccisi nel timore di aggressioni a persone o di altri animali (nella specie, un cagnolino). Oggetto della comparazione di interessi ai fini della valutazione dello stato di necessità richiesto dalle norme incriminatrici quale scriminante delle condotte delittuose sono stati, da un lato, il sentimento di pietà per la vita dell’animale (senziente), dall’altro, a seconda dei casi, la tutela del patrimonio zootecnico, della integrità fisica delle persone e della proprietà degli animali.

La giurisprudenza, come si è visto, offre spunti utili per non criminalizzare condotteche potrebbero valere, in particolare, nei confrontidella nutria. Donde la giustificazione di una efficace azione preventiva per porre fine ad uno stato di necessità. La sensibilità sociale è in grado di valutare siffatti comportamenti reattivi di proprietari e conduttori di fondi che difendono le produzioni agricole dal grosso roditore che dilaga nelle pianure del nord.

Peraltro le Regioni hanno adottato regolamenti per fronteggiare l’emergenza rappresentata da topi e da altri animali infestanti demandando ai comuni l’attivazione e la realizzazione di appositi piani di controllo (è il caso – tra i tanti – dell’Emilia-Romagna, che li richiama nella nota del 17 settembre 2014, n. 327694 prot.).

11. – Completezza vuole che si valuti anche la disposizione dell’art. 2, comma 2 bis, della legge n. 157/92, introdotto dall’art. 12 bis del decreto legge n. 91 (trascritto all’inizio), che individua all’interno della fauna selvatica le specie alloctone, decretando l’eradicazione o, comunque, il controllo delle relative popolazioni (11). Non tutte le specie alloctone, però: sarà cura dei Ministri dell’ambiente e delle politiche agricole, di concerto, individuare, per escluderle dal programma di eradicazione e di controllo, le specie che meritano tutela: la disposizione non indica i criteri sì che è data ai Ministri e (soprattutto, all’ISPRA) ampia discrezionalità nella selezione delle specie da includere nell’elenco di quelle da salvare. Potrebbe trattarsi dei medesimi criteri che definiscono la fauna selvatica giusta l’art. 2, comma 1, della legge n. 157/92 (vale a dire specie di «mammiferi o uccelli di cui esistono popolazioni viventi stabilmente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale»), ma è agevole obiettare che, se rispondessero a tali requisiti, sarebbero già inclusi nella fauna selvatica. La norma non è priva di significato perché rivela un nuovo indirizzo faunistico: da una parte, le specie alloctone che possiamo chiamare senza remore nocive; dall’altra, le specie che, nonostante l’origine alloctona, possono ben figurare nella fauna selvatica nazionale e costituire patrimonio indisponibile dello Stato. La norma ha cura di precisare – in contrasto con la frettolosa interpretazione di cui si è parlato – che toccherà alle Regioni, in quanto investite dei compiti di gestione della fauna selvatica a mente dell’art. 1, comma 3, della legge n. 157/92, mettere in atto azioni di controllo della fauna alloctona nociva e, all’occorrenza, di predisporre programmi di eradicazione.

Si delinea, insomma, un procedimento diverso da quello previsto dall’art. 18, comma 3, della legge n. 157/92 (da noi ipotizzato) che si segnala, innanzitutto, per l’obiettivo di salvaguardare specie selvatiche alloctone meritevoli di tutela secondo i parametri europei ed internazionali e, contemporaneamente, per l’attribuzione ai due Ministri del potere escludente di specie alloctone non meritevoli di tutela.

Siamo giunti ad una svolta nella assegnazione delle competenze in tema di fauna selvatica: mentre lo Stato rivendica piena potestà ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 157/92, ivi compresa la individuazione di nuove specie anche fra quelle autoctone, rimane in carico alle Regioni la gestione della fauna selvatica, anche di quella esclusa. Si delinea, infatti, un secondo elenco: quello delle specie alloctone per le quali varranno le regole di protezione e di conservazione proprie della fauna selvatica nazionale.

Innocenzo Gorlani (*)

(*) Avvocato del Foro di Brescia

(1) In Giur. cost., 2012, 4411.

(2) Anche secondo la nozione corrente di biodiversità. Cfr M. Buiatti, La biodiversità, Bologna, 2007, con il significativo sottotitolo Senza la varietà delle forme viventi la vita scompare.

(3) T.A.R. Toscana, Sez. III 16 maggio 2012, n. 935, in Foro amm. T.A.R., 2012, 1581.

(4) Come ammonisce la Corte costituzionale nella sentenza 17 maggio 2001, n. 135, in Giur. cost., 2001, 1046 con nota di S. Mabellini, I pareri statali come condizione di validità delle leggi regionali.

(5) In questo senso Corte cost. 21 ottobre 2005, n. 392, in Giur cost., 2005, 3872.

(6) F. Cigolini, Il diritto di caccia nella legislazione statale e regionale, Milano, 1959, cap. XV, 177 ss.

(7) Con d.p.c.m. del 23 novembre 1993 sono state depennate dall’elenco delle specie cacciabili il fringuello e la peppola; con d.p.c.m. del 21 marzo 1997 stessa sorte è toccata a passero, passera mattugia, passera oltremontana, colino della Virginia, storno, corvo, taccola, francolinio di monte, pittima reale.

(8) Op. cit. 179.

(9) Cass, Sez. II Pen. 14 marzo 2006, n. 8820, Saddi, rv 234.743.

(10) Calzoni, rv. 248.999; ma si v. Cass. Sez. II Pen. 1°luglio 2010, n. 24734, Zanzurino, in Dir. giur. agr. al. amb., 2011, 136, con nota critica di P. Mazza, Cassazione in confusione in tema di uccisione e danneggiamento di animali

(11) Secondo l’ornitologo M. Sorrenti la specie alloctona o aliena o esotica è trasportata al di fuori della sua capacità di distribuzione per l’azione diretta o indiretta dell’uomo. Essa occupa un areale geografico diverso da quello originario evolutivo. Le specie alloctone si insediano in areali nuovi e possono creare popolazioni autosufficienti ad alte densità. Esempi sono la nutria, lo scoiattolo, grigio, i siluri, e al di fuori dell’Italia il gobbo della Giamaica oggetto di programmi di eradicazione in Gran Bretagna e Spagna per la salvaguardia della specie autoctona gobbo rugginoso.